Ecco i motivi della decisione: “Dalla segnalazione della Co.Vi.So.C. e dagli atti acquisiti dalla Procura risulta senza ombra di dubbio che la Società S.S. Virtus Lanciano 1924 Srl non ha depositato entro il termine del 16 dicembre 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per i due bimestri di luglio – agosto e settembre -ottobre 2015, adempimento previsto dall’art. 85 delle N.O.I.F., lettera B), paragrafo VII). Identica condotta omissiva ha tenuto nel successivo termine del 16 febbraio 2016.
L’ardita tesi difensiva secondo la quale il Di Menno Di Bucchianico sarebbe stato sprovvisto dei poteri di rappresentanza della Società attribuiti invece al Direttore Sportivo Luca Leone, ha costretto questo Tribunale all’approfondimento istruttorio disposto con l’ordinanza 17/3/2016 all’esito del quale quanto sostenuto dai deferiti è stato smentito senza ombra di dubbio. Infatti dalle visure camerali prodotte sia dalla procura che dalla difesa e da tutti gli altri documenti prodotti dalla sola Procura è risultato che il Di Menno Di Bucchianico fosse all’epoca delle violazioni contestate e sia tuttora Amministratore Unico della Società S.S. Virtus Lanciano 1924 Srl. Tant’è che la tesi è stata di fatto abbandonata
anche dalla difesa dei deferiti che non l’ha riproposta negli altri due deferimenti riuniti né in sede di discussione finale. Va segnalata l’anomalia costituita dal fatto che nell’ ultimo censimento la Società S.S. Virtus Lanciano 1924 non ha indicato agli organi federali il nominativo dell’Amministratore Unico.
Per quanto attiene ai fatti contestati con il terzo deferimento, la difesa non nega il mancato pagamento delle spettanze del calciatore Turchi Manuel ma ha eccepito il fatto estintivo della transazione con il calciatore che sarebbe intervenuta proprio il 16 /2/ 2016, termine di scadenza dell’obbligo asseritamente violato. L’onere di provare il fatto estintivo spetta certamente a chi lo eccepisce. Pertanto i deferiti avrebbero dovuto provare che la transazione fosse effettivamente avvenuta entro il 16/2/2016. Questo T.F.N. ritiene che tale onere non sia stato adempiuto. La difesa dei deferiti si è limitata a produrre in fotocopia semplice un “verbale di accordo in sede sindacale” privo dei requisiti di validità, autenticità e certezza della data. Va detto infatti che la soc. Deloitte & Touche al momento delle verifiche sulla contabilità della Virtus Lanciano aveva acquisito altra transazione sottoscritta il giorno 15/2/2016 in forza della quale il calciatore Turchi concedeva alla Società un semplice differimento del pagamento. E ’evidente che la concessione di un differimento non varrebbe a escludere la responsabilità dei deferiti per i fatti contestati con il terzo deferimento. La prima transazione sarebbe quindi irrilevante ai fini della responsabilità disciplinare. Ma la seconda transazione non convince. Non si comprende non solo perché mai le parti a un solo giorno di distanza avrebbero così radicalmente e repentinamente modificato l’accordo preso il giorno precedente, ma neanche la ragione per la quale, se la transazione del 16/2/2016 fosse stata effettivamente conclusa, alla Deloitte sarebbe stata consegnata invece quella (irrilevante ai fini disciplinari) del 15/2/2016. Inoltre mentre la transazione del 15/2/2016 è sottoscritta dal legale rappresentante della Società Di Menno Di Bucchianico, la transazione del 16 è sottoscritta dal Direttore Sportivo Luca Leone che nell’intestazione dell’atto appare comparire indebitamente quale “legale rappresentante” della Virtus Lanciano, qualifica che come già detto non gli spetta e che pone in serio dubbio la validità dell’atto. La transazione del 16 febbraio è stata prodotta in fotocopia, con un timbro della sola Virtus Lanciano e senza alcuna garanzia di autenticità delle sottoscrizioni. Infine manca la certezza della data. L’art. 2704 C.C. descrive dettagliatamente come rendere certa e computabile rispetto ai terzi la data di una scrittura privata, modalità che non risultano sussistere nel caso in questione. I deferiti non hanno offerto nessun altro elemento atipico che potesse fornire anche un solo indizio sull’autenticità e sulla datazione dell’atto prodotto. La richiesta istruttoria volta a escutere il sindacalista che ha sottoscritto l’atto non appare rilevante né ammissibile anche in ragione del fatto che si tratta di soggetto non tesserato. Rileva tra l’altro questo Tribunale che non è stata richiesta l’escussione del diretto interessato M.T. La data dell’atto non è quindi certa ed è messa in serio dubbio dalle circostanze di fatto sopra esposte. Conclusivamente i deferiti non hanno fornito la prova del fatto estintivo eccepito e pertanto questo TFN ritiene che sussista la loro responsabilità disciplinare anche per quanto contestato con il terzo deferimento. In ordine alla sanzione da infliggere, tenuto conto della sanzione minima edittale, della contestata recidiva, della spregiudicata condotta processuale tenuta nel primo procedimento, sostenendo contrariamente al vero che il Di Menno Di Bucchianico non fosse munito dei poteri rappresentanza della Società, nonché della continuazione, le richieste formulate dalla Procura appaiono congrue e vanno accolte”.
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