Sentenza inviata in procura
I giudici amministrativi di Pescara danno ragione al ricorrente MP Invest Srl e condannano il Comune di Altino (Chieti).
Oggetto del contendere è la destinazione d’uso di un ampio terreno in località Selva, di circa un ettaro e mezzo, su cui il Consiglio comunale ha deliberato una prima volta il 22 dicembre 2015, approvando il progetto preliminare dei “Lavori per la realizzazione di un’area polifunzionale nella località Selva” e la contestuale adozione di variante semplificata al vigente P.R.E., e una seconda volta nel 2016, emendando quanto approvato in precedenza.
Il Tar boccia tutto, perché viziato dalla mancata astensione del sindaco che, scrivono i giudici, era in conflitto di interessi: la delibera ha inciso sia sulle aree della ricorrente MP Invest, estendendo su di esse tutto il vincolo che prima invece era solo parziale – viene spiegato – sia su quelle del Sindaco pro tempore, che sono state liberate dal vincolo stesso, “sicché – concludono i giudici – era necessario allegare anche le visure di queste ultime”.
La sentenza
“E’ illegittima – scrive il Tar di Pescara nella sentenza – una deliberazione con la quale il Consiglio comunale ha convalidato una propria precedente delibera, viziata dalla mancata astensione, in sede di discussione e di votazione, del Sindaco e dei Consiglieri comunali in situazione di conflitto di interessi – spiegano i giudici – ove tale precedente atto deliberativo sia stato adottato senza allegare, almeno, la campitura della proprietà del Sindaco, nonché la visura catastale delle sue proprietà o la sua dichiarazione sostitutiva ai sensi del dpr n. 445 del 2000 (o con altre formule equipollenti) e dando atto, a verbale, del solo allontanamento del Sindaco stesso e della semplice attestazione secondo cui – riporta la sentenza – I Consiglieri presenti dichiarano di non aver cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 35 commi 1 e 5 della legge Regionale 35/1983”.
“Infatti una convalida di tal genere – spiega il Tar – si limita a emendare il vizio in modo solo formale e apparente, atteso che non si può eliminare il fatto storico della partecipazione alla seduta del soggetto interessato, in situazione di conflitto di interessi e soprattutto – sottolineano i giudici – l’influenza che tale partecipazione ha ormai determinato sulle convinzioni e opinioni degli altri”.
Il sindaco ha influenzato il voto
Il sindaco, notano inoltre giudici, non solo non si è astenuto ma ha anche influenzato il voto degli altri. Infatti scrivono che l’astensione nell’atto di convalida da parte del sindaco “non è in grado di eliminare il vizio sostanziale della influenza che può aver determinato in astratto la presenza del soggetto con obbligo di astensione nella formulazione della volontà espressa nell’atto convalidato – si legge nella sentenza – influenza che peraltro appare anche in concreto esercitata, leggendo nel verbale della delibera 43 del 2015 gli interventi del Sindaco a favore della proposta auspicando altresì una deliberazione unanime”.
Per il Tar di Pescara, “Non appare pertanto legittimo provvedere a una convalida, visto che il vizio non è emendabile, ma sarebbe stato necessario – scrivono i giudici – provvedere nuovamente a una nuova e autonoma delibera, annullando in autotutela la precedente”.
Interpellanza dell’opposizione
“E’ un fatto grave”, dice dai banchi dell’opposizione Cristinziano Scutti, capogruppo della lista Altino Bene Comune e candidato sindaco alle amministrative di maggio scorso, che sulla vicenda ha presentato oggi una interpellanza al sindaco Muratelli, firmata anche dal consigliere comunale Matteo Picciotti.
Procura e Corte dei Conti
I giudici del Tar hanno inviato la sentenza alla Procura della Repubblica di Lanciano e alla Procura regionale della Corte dei Conti per l’Abruzzo, per le eventuali valutazioni di competenza, condannando il Comune a 6000 euro di spese processuali.
“Considerata la oggettiva gravità delle decisioni assunte dal Tar”, Scutti e Picciotti chiedono di sapere “quali azioni intenda porre in atto l’Amministrazione per evitare le gravi conseguenze che la suddetta sentenza determina, di fatto, in relazione alla situazione urbanistica, sociale ed amministrativa”.
Aspettando il nuovo Piano regolatore
Il vincolo posto nel 2015 prevedeva per il terreno indicato l’esproprio, al fine di realizzare “aree di sosta e parcheggio”, “verde attrezzato” e “servizi di interesse generale” non meglio specificati.
Scutti rileva che, con la sentenza, l’area vincolata illegittimamente nel 2015 oggi diventa in parte “zona bianca” e in parte “zona agricola”, quindi non più spazio da destinare all’interesse pubblico.
“C’è bisogno di un progetto funzionale che soddisfi un’esigenza definita della collettività”, sostiene Scutti, “che però necessita di fondi sostanziosi da reperire”.
L’alternativa sarebbe riproporre il vincolo, in proporzioni sicuramente diverse, approvando il nuovo Pre che da oltre dieci anni (e tre consiliature) giace in un cassetto.